Art. 122.
(Misure di prevenzione e protezione).

      1. Il datore di lavoro, qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 120 rivelino un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, evita l'esposizione di questi ultimi e, ove ciò non sia tecnicamente fattibile, la riduce al livello più basso necessario per proteggere adeguatamente la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati, in particolare tramite le seguenti misure:

          a) limitazione al minimo indispensabile del numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti;

          b) progettazione dei processi lavorativi e uso di misure tecniche al fine di evitare o di minimizzare l'emissione di agenti biologici sul luogo di lavoro;

 

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          c) misure collettive di protezione e misure di protezione individuale, qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

          d) misure igieniche compatibili con l'obiettivo di prevenire o di ridurre il trasferimento o la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro;

          e) uso della segnaletica di sicurezza di cui al titolo VI e di altri segnali di avvertimento appropriati;

          f) elaborazione di procedure di emergenza per affrontare incidenti riguardanti agenti biologici, con particolare riferimento alle azioni da adottare per la protezione dei lavoratori contro l'esposizione ad agenti dei gruppi 3 o 4 in caso di difetto nel contenimento fisico;

          g) verifica, se è necessario e tecnicamente realizzabile, della presenza, al di fuori del contenimento fisico primario, di agenti biologici utilizzati sul lavoro;

          h) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti, da parte dei lavoratori, in condizioni di sicurezza, compreso l'impiego di contenitori sicuri e identificabili, eventualmente dopo trattamento adeguato;

          i) misure per la manipolazione e il trasporto di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro in condizioni di sicurezza.

      2. Il datore di lavoro informa immediatamente l'organo di vigilanza di qualsiasi infortunio o incidente che può aver provocato la fuoriuscita di un agente biologico e che può causare infezioni o malattie gravi in soggetti umani.